Merate Sposi - Comunione o separazione dei beni
Sì... un attimo, un giorno, una vita... per sempre!
Comunione o separazione dei beni
In seguito alla riforma del Diritto di famiglia, i coniugi possono liberamente determinare "il regime patrimoniale della famiglia" e scegliere fra due tipi di "convenzione" previsti dalla legge.
È opportuno che prima delle nozze i futuri sposi concordino insieme se scegliere il regime di comunione dei beni o il regime di separazione dei beni, che sono delle norme che regolano le proprietà di ciascuno dei due sposi.
A cerimonia conclusa, sia civile che religiosa, gli sposi devono comunicare al Parroco o all'Ufficiale di stato civile il regime prescelto.
È opportuno che gli sposi si informino delle implicazioni legali di ciascuna scelta, eventualmente consultando un notaio o un avvocato.
Comunione dei beni
Se i coniugi non stipulano nessuna convenzione, automaticamente viene applicato il regime della "comunione dei beni", che in questo caso è detto "comunione legale".
La comunione dei beni è quindi il regime più frequente perché è quello che la legge applica se i coniugi non optano per un'altra scelta.
Nel regime di comunione dei beni i coniugi mettono in comune il loro patrimonio e ne sono proprietari in parti uguali. Fanno parte del patrimonio comune:
- tutti i beni acquistati insieme o separatamente dopo il matrimonio, salvo quelli di "carattere personale";
- i risparmi che ciascun coniuge ha accantonato, anche separatamente, durante la vita matrimoniale;
- le aziende costituitesi dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi;
- i debiti, sia contratti congiuntamente che separatamente dai coniugi per il mantenimento della famiglia o l'educazione dei figli;
- le ipoteche o altri oneri che gravano sui beni acquistati.
Sono esclusi dalla comunione dei beni:
- i beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio;
- i beni che ciascun coniuge ha ricevuto dopo il matrimonio in donazione o in eredità;
- i beni ottenuti a titolo risarcimento danni o di pensione per invalidità;
- i beni ad uso strettamente personale o necessari per l'esercizio di una professione;
- i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali, purché all'atto dell'acquisto venga specificato che non devono entrare nella comunione dei beni.
In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, occorre il consenso di entrambi i coniugi. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda famigliare.
Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica in questi casi:
- morte di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- separazione;
- divorzio;
- decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale;
- fallimento di uno dei coniugi;
- separazione giudiziale dei beni.
Separazione dei beni
Prima della riforma del Diritto di famiglia, il regime di separazione dei beni era attribuito per legge a tutti quei coniugi che non sceglievano deliberatamente il regime di comunione dei beni.
I coniugi che scelgono il regime di separazione dei beni mantengono separati i loro patrimoni personali. In particolare:
- ognuno dei due coniugi resta esclusivo proprietario dei beni acquistati durante la vita matrimoniale;
- ognuno dei coniugi conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio;
- entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese della famiglia, proporzionalmente alle loro possibilità.
Meglio tardi che mai...
A Lacey (USA) la signorina Mary Kohr ha coronato il suo sogno d'amore alla veneranda età di 90 anni. Era sempre stata innamorata del cognato Johan Aalto, marito di sua sorella Helen; quando quest'ultima è mancata, è convolata finalmente a nozze con l'uomo della sua vita.